Codice

Il settore del tiro difensivo è caratterizzato da molteplici criticità di natura tecnica o morale, infatti il settore vede spesso la presenza sul mercato della formazione di molti individui e organizzazioni che senza nessuna adeguata formazione o esperienza svolgono tale attività in modo rischioso sia per gli impianti di tiro che per gli studenti che purtroppo gli hanno dato credito, e questo con un impatto negativo che potrebbe potenzialmente danneggiare invece quelle organizzazioni che operano in modo serio e professionale e di riflesso tutto il settore.

Credo fermamente che ormai arrivati a oggi sia necessario che chi lavora seriamente e con diligenza nel settore si faccia carico della creazione di un gruppo di norme o regole comportamentali da seguire e tenere come linee guida per un comportamento corretto al fine di tutelare non solo l’integrità del settore stesso, ma anche e soprattutto sensibilizzare le nuove organizzazioni, le istituzioni e l’opinione pubblica sul ruolo della figura a oggi dell’istruttore di tiro in ambito difensivo.

Credo che sia importante in primis che le figure di spicco che a oggi rappresentano il comparto corsi e formazione si debbano fare oltre che firmatari, anche e soprattutto divulgatori di tale codice di condotta, con gli utenti, con gli studenti, anche nello sforzo comune di costruire le basi legislative per lo sviluppo e la creazione della figura professionale dell’istruttore di tiro difensivo. Sono convinto che sarebbe opportuno per il bene comune sviluppare assieme tale idea, così da permettere a tutti coloro i quali lavorano con professionalità di operare con serenità e tranquillità.

Tutto il personale e lo staff docenti di AP TAC per poter svolgere l’attività è obbligato al rispetto del presente codice di condotta:

ISTRUTTORI: se sei un’istruttore associato a una ASD o altra organizzazione formativa ti invito a essere firmatario del codice di condotta che sé applicato e seguito da tutti potrà senz’altro contribuire allo sviluppo del settore in modo armonico ed improntato sulla cooperazione e collaborazione reciproca.

IMPIANTI DI TIRO: se rappresenti un’impianto o campo di tiro e ospiti presso la tua struttura corsi di formazione e formatori impegnati nell’attività ti invito a sensibilizzare i tuoi utenti a essere firmatari.

Codice deontologico

Art. 1 – L’istruttore di tiro nell’esercizio della sua attività adempie anche ad una funzione sociale nell’interesse di un attività ricreativa della società e di educare degli studenti ad un corretto comportamento sui campi di tiro e nei poligoni ad un uso corretto, sicuro e consapevole delle armi da fuoco. L’attività, deve essere esercitata in ossequio alle leggi della Repubblica, alle leggi e regolamenti del TULPS ed in rispetto dei regolamenti dei poligoni ove presta la propria opera ed in rispetto al presente codice di condotta.

Art. 2 – Le norme deontologiche si applicano a tutti gli istruttori di tiro nell’esercizio delle loro attività e nei rapporti tra di loro e con i terzi. Per l’iscrizione all’albo è richiesta una condotta etica e morale irreprensibile.

Art. 3 – Nell’esercizio di attività all’estero, che siano consentite dalle disposizioni in vigore, il l’istruttore di tiro italiano è soggetto alle norme deontologiche interne, nonché alle norme deontologiche del paese in cui viene svolta l’attività se ciò è previsto a condizione di reciprocità.

Art. 4 – L’istruttore di tiro deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro, deve svolgere la propria attività con lealtà e correttezza ed adempiere ai doveri con coscienza e diligenza.

Art. 5 – L’accettazione di un determinato incarico fa presumere la competenza a svolgere quell’incarico. L’istruttore di tiro ha il dovere di rifiutare quegli incarichi per l’assolvimento dei quali ritenga di non essere adeguatamente preparato o di non avere sufficiente competenza o esperienza.

Art. 6- L’istruttore di tiro deve curarsi di aggiornare le proprie conoscenze al fine di migliorare le prestazioni e renderle più competitive alla luce delle innovazioni tecniche, didattiche e metodiche.

Art. 7- Il comportamento dell’istruttore di tiro deve essere consono alla dignità ed al decoro della categoria anche al di fuori dell’esercizio dell’attività. Egli deve astenersi da qualsiasi azione che possa arrecare discredito al prestigio della categoria a cui appartiene.

Art. 8 – Il rapporto che si instaura tra l’istruttore di tiro e l’allievo deve essere caratterizzato in ogni momento del suo svolgimento da fondamentali requisiti quali la stima, la fiducia, la lealtà, la chiarezza, la correttezza reciproca. Se vengono meno queste promesse l’allievo può revocare la scelta e l’istruttore di tiro può recedere dall’incarico.

Art. 9 – I’istruttore di tiro nell’eseguire l’incarico conferitogli, deve usare la massima diligenza, cura e perizia, richieste per la pratica di una disciplina, qual è il tiro con armi da fuoco, purché ciò non comporti il dover porre in essere comportamenti illeciti contrastanti con le presenti norme, leggi o regolamenti vigenti, o compiere attività che possano compromettere il prestigio della scuola dell’intera categoria.

Art. 10 – L’istruttore di tiro è obbligato ad essere adeguatamente assicurato contro i rischi derivanti dall’esercizio della professione nei confronti degli allievi e/o terzi.

Art. 11 – Nell’espletamento dell’incarico ricevuto l’istruttore di tiro potrà farsi sostituire da altro istruttore competente, quando un istruttore di tiro è chiamato a sostituire un collega, deve osservare procedure e formalità corrette e comportarsi con lealtà affinché il subentro avvenga senza pregiudizio per l’allievo.

Art. 12 – Costituisce violazione dei doveri, il mancato o ritardato compimento delle prestazioni inerenti all’incarico ricevuto, quando la mancanza sia riferibile a particolare negligenza e trascuratezza.

Art. 13 – L’istruttore di tiro deve attenersi alle direttive ed alle prescrizioni legittimamente dettate dagli organi competenti della scuola di appartenenza nonché degli enti di formazione nell’esercizio delle proprie rispettive competenze istituzionali, al fine di consentire l’uniformità e la coerenza dell’azione dell’intera categoria.

Art. 14 – L’appartenenza a un ente di formazione o scuola di tiro impone a tutti un preciso dovere di collaborazione al fine di tutelare i colleghi . Ogni iscritto deve segnalare dell’ente di appartenenza il comportamento dei propri colleghi contrastante con le presenti norme deontologiche e, inoltre, se richiesto, fornire chiarimenti, spiegazioni e documenti.

Art. 15 – L’istruttore di tiro deve mantenere sempre nei confronti del collega un atteggiamento di cordialità e lealtà, al fine di rendere più serena e corretta l’attività professionale e di conservare ed accrescere il prestigio dell’intera categoria.

Art. 16 – L’istruttore di tiro non può fare concorrenza sleale, né in forma diretta né indiretta.

Art. 17 – È fatto divieto agli istruttori di tiro di screditare i propri colleghi esaltando nel contempo le proprie qualità per ottenere benefici , sia per mezzo social network che in modo diretto sui campi di tiro. È vietato agli istruttori di tiro esprimere di fronte agli allievi in qualunque forma valutazioni critiche sull’operato, sulle prestazioni o sul comportamento in genere dei colleghi.

Art. 18 – L’istruttore di tiro non deve per nessuna ragione favorire e legittimare l’esercizio abusivo dell’attività o collaborare con chi esercita tale attività non essendo qualificato,

Art. 19 – L’istruttore di tiro che dovesse ravvisare comportamenti eticamente censurabili da parte di un collega, dovrà informare di ciò il proprio ente o scuola di appartenenza.

Art. 20 – L’istruttore di tiro che intende procedere per vie legali nei confronti di un collega o di una scuola di tiro o viceversa, per motivi attinenti l’esercizio della professione, ha il dovere, in via prioritaria, di informare l’ente di formazione di appartenenza per tentare una composizione amichevole attraverso la mediazione dello stesso.

Art. 21 – L’istruttore di tiro associato o collaboratore di una scuola di tiro dovrà adeguarsi alle direttive impartite dagli organi della scuola stessa.

Art. 22 – L’istruttore di tiro è tenuto a rispettare i regolamenti dei campi di tiro dove presta la sua opera e ad informare i direttori di tiro e/o i gestori degli impianti con solerzia e precisione per quanto inerente alla programmazione delle attività, favorendo i gestori nella programmazione delle attività.

Art 23 – L’istruttore di tiro è obbligato quando nelle aree comuni del campo di tiro e in ogni altra circostanza alla massima educazione e a un comportamento ligio e professionale nei confronti degli altri utenti dell’impianto di tiro, degli altri istruttori colleghi e degli eventuali altri presenti.

Art 24 – All’istruttore di tiro è proibito effettuare attività promozionale, sia mezzo verbale che per mezzo di locandine pubblicitarie delle proprie attività presso i campi di tiro senza l’esplicito consenso dei gestori dell’impianto in rispetto di colleghi presenti operanti nello stesso impianto.

Art 25 – In caso di necessità o situazioni di emergenza l’istruttore di tiro è obbligato a fornire supporto e soccorso a favore di un collega ( anche sé appartenente ad altra scuola o organizzazione ) al gestore dell’impianto o a favore di un tiratore in difficoltà al fine di scongiurare situazione di pericolo per la sicurezza.

Art 26 – L’istruttore di tiro è tenuto obbligatoriamente e fornire tempestivamente supporto agli enti di pubblica sicurezza che ne facciano richiesta.

Art 27 – L’istruttore di tiro è obbligato a segnalare eventuali attività illecite o potenzialmente pericolose ai fini della pubblica sicurezza consumate all’intento degli impianti.

Art 28 – L’istruttore ha come obbligo il rispetto della forma , durante la sua attività è tenuto a indossare con decoro la divisa della scuola di appartenenza che deve essere sempre vestita secondo i regolamenti previsti.

Art 29 – L’istruttore di tiro è tenuto a utilizzare solo ed esclusivamente le dotazioni previste per lo svolgimento del suo incarico in particolare a rispettare i regolamenti previsti per l’uso delle dotazioni , è di fatto divieto per l’istruttore l’impiego di attrezzature che non siano previste.

Art 30 – L’istruttore di tiro ha l’obbligo di verificare che le dotazioni utilizzate dagli studenti siano in regola e correttamente funzionanti.

Art 31 – L’istruttore di tiro è responsabile della corretta preparazione e allestimento degli spazi ove svolge l’attività è altresì responsabile della corretta pulizia al termine delle operazioni al fine di consegnare al gestore dell’impianto lo spazio come gli è stato affidato a inizio attività.

Art 32 – L’istruttore di tiro è tenuto a informare il gestore dell’impianto in caso di eventuali danneggiamenti o anomalie con tempestività.

Art 33 – L’istruttore di tiro è sempre eticamente responsabile dei suoi insegnamenti.

Art 34 – L’istruttore di tiro è tenuto al rispetto tassativo delle 4 regole di base di sicurezza ed è altresì obbligato a farle rispettare ai propri studenti e a sensibilizzare tutti i tiratori alla loro applicazione.

Art 35 – L’istruttore di tiro è tenuto al rispetto degli ambienti ove svolge la sua attività in particolare al rispetto tassativo delle disposizioni dell’impianto.

Art 36 – L’istruttore di tiro nel corso della sua attività è tenuto all’uso di un linguaggio appropriato , all’integrità etica e morale e a far rispettare tali principi anche ai propri studenti.

Art 37 – L’istruttore di tiro che svolge la sua attività in collaborazione con altri colleghi sia dello stessa scuola che di altra organizzazione è tenuto sempre al rispetto reciproco con particolare riguardo per i colleghi più anziani ed esperti.

Art 38 – L’istruttore di tiro quando nel corso della sua attività è tenuto ad indossare vestiario idoneo che lo rendano identificabile e riconoscibile sul campo in caso di eventuali necessità.

Art 39 – L’istruttore di tiro è obbligato al decoro al rispetto della forma e dell’educazione.

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